È stato emanato il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) per il mese di Novembre 2020.
Potranno presentare domanda i soggetti che non siano già stati beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno, per i quali è prevista una procedura di erogazione automatica.
Procedura per la presentazione delle domande il mese di Novembre 2020
Il decreto legge sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità di Novembre 2020 i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
- non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
- non devono percepire o aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di novembre 2020;
- non devono percepire o aver percepito, nel mese di novembre 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Il rapporto di collaborazione deve:
- essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI
- aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività per il mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).